28 May 2006

Dammi il dito e ti dirò chi sei

Dammi il dito e ti dirò chi sei
Sono sempre di più le banche che all’ingresso sottopongono i clienti ad una vera e propia indagine alla C.S.I.: videosorveglianza, rilevamenti biometrici (impronte digitali), controlli incrociati, ecc.
Ma tutto questo è legale?

Ebbene, non sempre. O almeno lo è soltanto a determinate condizioni, ben espresse nel recente provvedimento “Istituti di credito - Rilevazione di impronte digitali ed immagini: limiti e garanzie” del 27 ottobre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 - 22/3/2006) del Garante della privacy.

Il provvedimento ha lo scopo di individuare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli utenti, che dovranno essere applicati da tutti gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale che intendano avvalersi dei sistemi descritti.

Le circostanze in cui è legale
Nel provvedimento si legge come «un’attività di raccolta indifferenziata di dati particolarmente significativi (quali quelli relativi alle impronte digitali), imposta all’intera clientela degli istituti bancari, non è lecita, tanto più se giustificata solo da una generica esigenza di sicurezza». No quindi all’uso generalizzato di sistemi che associano immagini e impronte digitali. Per poter installare apparecchiature che consentono l’identificazione delle persone attraverso la combinazione di telecamere e di scanner che raccolgono dati biometrici, occorre che si verifichino condizioni di effettivo rischio (ad esempio, che lo sportello sia situato in aree ad alta densità criminale, o isolate o comunque poste nell’immediata prossimità di “vie di fuga”) e che l’obiettivo sia quello esclusivo di elevare il grado di sicurezza di beni e persone.

In mancanza di specifici elementi che comprovino una concreta situazione di elevato rischio «tale attività comporta infatti un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà e della dignità delle persone interessate, esponendo, altresì, le stesse a pericolo di abusi in relazione a dati a sé riferibili particolarmente delicati quali sono le impronte digitali».

In più, la sussistenza di circostanze che permettono l’impiego di queste misure deve essere valutata periodicamente: misure non più giustificate devono essere immediatamente cessate o sospese.

Diritti dell’utenza
Ciò non toglie, comunque, che anche se si verificano condizioni che giustificano l’uso di questi sistemi, l’utenza della banca debba essere adeguatamente informata, nonché messa nella condizione di poter esercitare appieno i propri diritti. E ciò prima che i dati siano rilevati e, comunque, prima dell’accesso alla banca tramite varchi a doppia porta o bussole.

La banca deve per legge fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Il Garante ha individuato un modello di informativa “minima” che gli istituti di credito potranno utilizzare in corrispondenza dell’esterno dei varchi di accesso alle strutture della banca, che dovrà essere integrato con un’informativa più ampia esposta all’interno della banca stessa. Queste le due formule proposte dal Garante (clic per ingrandire):

Rilevazione impronta digitale e visiva nformativa rilevazione impronta digitale e visiva

Sempre nel provvedimento, è sottolineato come «la rilevazione delle impronte digitali non può comportare una contrazione della libertà e della dignità degli utenti degli sportelli bancari». In particolare, l’accesso tramite i descritti sistemi di rilevazione deve avvenire predisponendo un meccanismo che, in presenza di una difforme volontà del cliente oppure dell’impossibilità del medesimo di prestarsi alle operazioni di rilevamento in ragione di proprie condizioni personali, gli permetta di accedere comunque all’istituto bancario, magari attraverso un ingresso alternativo, con l’eventuale adozione di cautele rimesse alla ragionevole valutazione dei responsabili della filiale (come, ad esempio, la richiesta di esibizione di un documento d’identità). Secondo il Garante, «sono da ritenersi precluse eventuali pratiche vessatorie o comunque elusive dell’obbligo di consentire l’ingresso senza rilevazione dell’impronta».

Insomma, nonostante il treno della tecnologia non accenni a rallentare la sua corsa, la legge fornisce ancora all’utente una scelta del tutto libera, cosa importante in materia di diritti personali.

Get free blog up and running in minutes with Blogsome
Theme designed by Ian Main


"Lightmysite.it promuove il tuo Web Log sui motori di ricerca con Promoblog!© - fai luce sul tuo blog..."

Creative Commons