8 June 2006

Equo compenso: poco equo, molto compenso

Equo compenso: poco equo, molto compenso
In un precedente post si è parlato del diritto dell’utente di farsi una copia privata di un supporto originale in suo possesso (CD, DVD, cassetta, ecc..), regolarmente acquistato.

In quel post era emerso un aspetto piuttosto sconosciuto a molti: quello del cosiddetto “equo compenso”, un gabella (ma guai a chiamarla tassa!) dal sapore d’angheria, imposta ai consumatori all’acquisto di un CD o altro supporto, anche vergine.

Cos’è.
Nel 1992 (legge n.93 del 5 febbraio, modificato dal D.L. del 9 aprile 2003, n.68) si è stabilito di introdurre, data l’impossibilità pratica di controllare chi compie atti di sfruttamento privato a fini di lucro, un sistema di compensazione per i titolari dei diritti, calcolato forfetariamente, che copra tutti i possibli atti di sfruttamento illecito di video e musica, ma che ricade su tutti, colpevoli e non.

L’Associazione italiana per la difesa del diritto d’autore tiene a precisare che trattasi appunto di “equo compenso”, non di “tassa”. Come si legge sul sito, infatti, «il vocabolo [tassa] sta a indicare un “tributo pagato allo stato o a un ente pubblico dai privati cittadini per usufruire di particolari servizi” (definizione tratta dal dizionario Devoto Oli) e ciò evidentemente non è il caso in questione. Chi utilizza questo termine lo fa impropriamente». Un insulso sofismo per ribadire un concetto semplice: cari consumatori, pagate la gabella, ma non chiamatela tassa.

Sempre la stessa Associazione tiene poi a precisare come l’equo compenso non centri nulla con la pirateria, «un termine enfatico» che si riferisce ad un «fenomeno di contraffazione organizzata», a differenza della copia privata, che invece è «funzionale all’autoconsumo dell’esemplare che dalla riproduzione risulta». Però l’utente paga, anche se non svolge attività di pirateria, perché altri lo fanno.

Il sistema non è stato attuato solo in Italia, ma il nostro Paese è uno di quelli in cui la gabella è più elevata, soprattutto dopo che nel 2003 le italiche tariffe sono state “riviste”, cioè aumentate, allineandole agli altri Paesi d’Europa, ovviamente prendendo a modello i più cari, Francia e Germania. Da segnalare che gli unici Paesi europei nei quali non viene applicato l’equo compenso, e in cui dunque si può sperare di acquistare prodotti tecnologici a prezzi più bassi, sono Regno Unito (mai provato ad acquistare su Internet videogiochi in UK?), Irlanda, Lussemburgo, Cipro e Malta.

I costi.
Il “compenso” è costituito da una maggiorazione sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso sul prezzo di supporti (CD, DVD, ecc…) e apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale (masterizzatori, videoregistratori, ma anche scanner).

Dopo la revisione al rialzo della gabella attuata nel 2003, si sono stabiliti questi importi:

  • supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
  • supporti audio digitali dedicati (minidisc, CD-R audio e CD-RW audio): 0,29 euro per ora di registrazione;
  • supporti digitali non dedicati (CD-R dati e CD-RW dati): 0,23 euro ogni 650MB;
  • memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili (flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi): 0,36 euro ogni 64MB;
  • supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
  • supporti video digitali dedicati (DVHS, DVD-R video e DVD-RW video): 0,29 euro per ora;
  • supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW): 0,87 euro ogni 4,7GB;
  • apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3% dei relativi prezzi di listino al rivenditore.

A chi vanno i soldi.
Il compenso è incassato dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori ), che provvede a suddividere tra i suoi associati la quota spettante agli autori.

In particolare, per supporti ed apparecchi di registrazione audio, le quote sono:
- 50% agli autori
- 25% ai produttori di fonogrammi
- 25% agli artisti interpreti o esecutori

Mentre per supporti ed apparecchi di registrazione video sono:
- 30% agli autori
- 70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori.

Gli effetti sul mercato.
Paradossalmente, sembra ormai dimostrato come l’equo compenso danneggi gli stessi artisti, almeno stando ad uno studio presentato a Bruxelles dalla CLRA (Copyright Levies Reform Alliance, un gruppo industriale che comprende numerosissime società tecnologiche): la gabella pagata su supporti e sistemi di registrazione comprimerebbe il mercato, riducendo gli introiti degli autori e dei musicisti. In realtà, quindi, l’equo compenso starebbe rallentando il mercato, con conseguenze negative su tutti, consumatori in primis.

Sempre secondo lo studio, i costi reali del prelievo sui consumatori, sugli artisti e sull’industria in Europa non sono (volutamente?) mai stati studiati a sufficienza. Ogni euro di prelievo, sostengono gli esperti della CLRA, genera 2 euro di costi per l’economia europea, tra mancate vendite e competitività frenata. Come espresse qui sopra, le cifre della gabella sembrano davvero poca cosa, ma è tutta apparenza: solo in ambito UE, lo scorso anno sono stati infatti rastrellati 1,2 miliardi di euro grazie a questa misura, che diventano 2,1 miliardi di euro per consumatori e industria ICT, dato che «se si tiene in considerazione l’impatto dei prelievi sui prezzi, sulla domanda e sulle vendite - spiegano gli esperti della CLRA - l’impatto totale è doppio rispetto alla somma dei prelievi raccolti».

In più, l’equo compenso riduce la vendita di apparecchi digitali, con un conseguente calo della domanda di musica (i cui supporti sono a loro volta tassati). Secondo la CLRA, i player musicali portatili hanno subito un calo delle vendite per 974mila unità a causa del prelievo sul copyright e si è verificata una compressione degli acquisti di musica pari a 1,8 milioni di euro. «Presi insieme - spiega il rapporto - gli effetti diretti e indiretti dei prelievi sui lettori di musica digitale in Francia ammontavano a quasi tre volte la somma raccolta grazie ai prelievi».

E non ci si ferma qui. L’equo compenso, infatti, si applica anche a scanner, stampanti e apparecchi digitali. «I consumatori tedeschi, ad esempio - spiega lo studio CLRA - possono trovarsi a pagare anche 147 euro in più sull’insieme di apparecchiature detenute da una famiglia media, a causa dei prelievi su stampanti, scanner, computer e driver per DVD».

Diritto alla copia privata.
Proprio il pagamento maggiorato sia dei supporti che delle apparecchiature necessarie alla registrazione/riproduzione, basta a confermare (vedasi precedente post) la legittimità dell’utente di crearsi una copia di backup, se regolarmente in possesso del supporto originale. In aggiunta a ciò, l’art. 71-sexies della legge sul diritto di autore prevede che sia consentita la riproduzione privata su qualsiasi supporto, effettuata per uso esclusivamente personale, cioè senza scopo di lucro e senza fini commerciali.

I punti oscuri.
Ma ecco che qui scatta il tranello: infatti, secondo un comma dello stesso articolo, non è possibile effettuare la copia se l’opera originale è protetta da misure tecnologiche. Vale a dire che, pur avendo regolarmente acquistato il CD/DVD (pagando anche la maggiorazione della gabella dell’equo compenso), se questo monta un qualsiasi tipo di protezione perdo il mio diritto alla copia privata! E i soldi da me versati in “compensazione” vanno a farsi benedire.

A questo punto i sofisti dell’Associazione si lanciano in un altro exploit: «Ci potevano essere altre alternative all’equo compenso?», si chiedono con fare quasi sconsolato. E ne propongono due, la prima delle quali è quantomeno ilare (evitando di essere volgari): «Proibire e impedire la copia privata tramite protezioni anticopia». Forse i gentili signori dell’Associazione dimenticano che tali protezioni (peraltro per nulla efficaci contro la pirateria) ci sono già, nonostante i consumatori paghino anche la gabella! Delle due l’una: o si elimina l’equo compenso (e dunque si proteggono i CD) o si eliminano le protezioni (e allora, se necessario, si paga la maggiorazione).

Per fortuna ci viene in soccorso la legge italiana, attraverso il comma 4 dello stesso art. 71-sexies, che prevede infatti che «i titolari dei diritti [d’autore] sono tenuti a consentire che la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto possa effettuare una copia privata per uso personale». Per cui a ben vedere, secondo questa legge, le protezioni sui supporti sono illecite, a meno che nello stesso CD regolamente acquistato non si acclusa anche un “crack” da usarsi contro la protezione. Paradossi della legislazione, tutto in danno degli onesti acquirenti.

31 May 2006

Copia privata: un diritto!

Copia privata: un diritto!
Farsi una copia ad uso privato (backup) di un CD è lecito? A domanda così semplice, purtoppo non corrisponde una risposta altrettanto lapalissiana. Secondo alcuni teoricamente lo sarebbe ma nella pratica no (e quindi il consumatore viene spogliato di un diritto che viene invece dato per acquisito). Ma la legge italiana potrebbe salvare la situazione.

Poche settimane fa tutto sembrava ormai perduto. Dopo la bocciatura di un tribunale belga, anche una corte francese si era pronunciata contro il diritto del consumatore alla copia privata: in sintesi – secondo la sentenza – ci sarebbe pure una vaga legittimità nella richiesta dei consumatori di potersi fare la copia di riserva di un qualcosa che è stato legittimamente acquistato, ma è fuori discussione che ciò possa avvenire impedendo ai padroni delle idee di proteggere le loro opere. Ancora più in sintesi: fare la copia di un CD è una concessione, ma per farlo è illecito violare le protezioni montate sul CD stesso! La sentenza è doppiamente subdola: infatti, in primo luogo inverte i termini del problema (da “i DRM non possono limitare la copia privata” a “la copia privata non può essere un limite all’uso dei DRM”) e poi crea il concetto di “eccezione” come “non diritto” (cioè, la copia privata non è un diritto, bensì una benevola concessione del titolare dei diritti).

Per fortuna, però, pare che la salvezza per i consumatori, una volta tanto, abbia profumo d’italianità. Il comma 2 dell’art. 64-ter della legge italiana sul diritto d’autore stabilisce infatti un principio estremamente chiaro: non può essere impedito a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore (cioè ne ha acquistato una copia originale) di effettuare una copia di riserva del programma. E’ da sottolineare, poi, che sebbene il 64-ter si riferisca al software, da quasi dieci anni la giurisprudenza ha esteso il vigore dell’art. 64-ter anche alle opere audio-visive, rendendo quindi possibile un’osmosi delle norme a tutela del consumatore.

Permango però due punti importanti da dibattere:

Punto 1: utilità delle protezioni
Con DRM (Digital Rights Management ), il cui significato letterale è gestione dei diritti digitali, si intendono i sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritti d’autore possono esercitare ed amministrare tali diritti nell’ambiente digitale, grazie alla possibilità proteggere i supporti sui quali stanno le loro opere. Nella realtà, però, è evidente come queste “protezioni” siano di ostacolo solo a chi non ha sufficienti conoscenze in ambito informatico, dato che contro i “malintenzionati” questi tanto osannati sistemi anti-copia risultano inutili. A questo proposito, è bene sottolineare come la legge ammetta la copia ad uso privato e personale, ma bolli come “pirateria” ogni copia fatta a fini di lucro o di distribuzione. Ma se al consumatore la copia è impedita, il diritto muore.

Punto 2: l’equo compenso
Anche soltanto considerando questo punto, appare chiaro come la confusione su questo argomento regni sovrana, per la gioia di chi ha grandi interessi economici in materia. Forse non è noto ai più, ma dal 1992 è in vigore una famigerata “gabella sui supporti” (ma guai a chiamarla tassa!), un “equo compenso” che prevede che nel prezzo dei supporti venga incluso il pagamento della copia personale (esatto, la pagate, anche se poi non siete in grado di farla). Appare quindi ovvio che questa possibilità debba essere concessa, altrimenti il persistente aumento coatto del prezzo dei supporti sarebbe privo di contropartita e, in ultima analisi, di un senso. Pretendere nello stesso tempo di incassare la gabella sui supporti senza consentire la fruizione dell’opera (come avviene oggi) francamente appare indegno.

Concludo con un ultimo appunto per gli amanti dei sofismi: l’Associazione per la difesa del diritto d’autore tiene a precisare come “l’equo compenso” non sia una tassa. «Il vocabolo infatti sta a indicare un “tributo pagato allo stato o a un ente pubblico dai privati cittadini per usufruire di particolari servizi” (definizione tratta dal dizionario Devoto Oli, nondimeno!) e ciò evidentemente non è il caso in questione. Chi utilizza questo termine lo fa impropriamente». Quindi, attenti anche al lessico, consumatori paganti!

28 May 2006

Dammi il dito e ti dirò chi sei

Dammi il dito e ti dirò chi sei
Sono sempre di più le banche che all’ingresso sottopongono i clienti ad una vera e propia indagine alla C.S.I.: videosorveglianza, rilevamenti biometrici (impronte digitali), controlli incrociati, ecc.
Ma tutto questo è legale?

Ebbene, non sempre. O almeno lo è soltanto a determinate condizioni, ben espresse nel recente provvedimento “Istituti di credito - Rilevazione di impronte digitali ed immagini: limiti e garanzie” del 27 ottobre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 - 22/3/2006) del Garante della privacy.

Il provvedimento ha lo scopo di individuare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli utenti, che dovranno essere applicati da tutti gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale che intendano avvalersi dei sistemi descritti.

Le circostanze in cui è legale
Nel provvedimento si legge come «un’attività di raccolta indifferenziata di dati particolarmente significativi (quali quelli relativi alle impronte digitali), imposta all’intera clientela degli istituti bancari, non è lecita, tanto più se giustificata solo da una generica esigenza di sicurezza». No quindi all’uso generalizzato di sistemi che associano immagini e impronte digitali. Per poter installare apparecchiature che consentono l’identificazione delle persone attraverso la combinazione di telecamere e di scanner che raccolgono dati biometrici, occorre che si verifichino condizioni di effettivo rischio (ad esempio, che lo sportello sia situato in aree ad alta densità criminale, o isolate o comunque poste nell’immediata prossimità di “vie di fuga”) e che l’obiettivo sia quello esclusivo di elevare il grado di sicurezza di beni e persone.

In mancanza di specifici elementi che comprovino una concreta situazione di elevato rischio «tale attività comporta infatti un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà e della dignità delle persone interessate, esponendo, altresì, le stesse a pericolo di abusi in relazione a dati a sé riferibili particolarmente delicati quali sono le impronte digitali».

In più, la sussistenza di circostanze che permettono l’impiego di queste misure deve essere valutata periodicamente: misure non più giustificate devono essere immediatamente cessate o sospese.

Diritti dell’utenza
Ciò non toglie, comunque, che anche se si verificano condizioni che giustificano l’uso di questi sistemi, l’utenza della banca debba essere adeguatamente informata, nonché messa nella condizione di poter esercitare appieno i propri diritti. E ciò prima che i dati siano rilevati e, comunque, prima dell’accesso alla banca tramite varchi a doppia porta o bussole.

La banca deve per legge fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Il Garante ha individuato un modello di informativa “minima” che gli istituti di credito potranno utilizzare in corrispondenza dell’esterno dei varchi di accesso alle strutture della banca, che dovrà essere integrato con un’informativa più ampia esposta all’interno della banca stessa. Queste le due formule proposte dal Garante (clic per ingrandire):

Rilevazione impronta digitale e visiva nformativa rilevazione impronta digitale e visiva

Sempre nel provvedimento, è sottolineato come «la rilevazione delle impronte digitali non può comportare una contrazione della libertà e della dignità degli utenti degli sportelli bancari». In particolare, l’accesso tramite i descritti sistemi di rilevazione deve avvenire predisponendo un meccanismo che, in presenza di una difforme volontà del cliente oppure dell’impossibilità del medesimo di prestarsi alle operazioni di rilevamento in ragione di proprie condizioni personali, gli permetta di accedere comunque all’istituto bancario, magari attraverso un ingresso alternativo, con l’eventuale adozione di cautele rimesse alla ragionevole valutazione dei responsabili della filiale (come, ad esempio, la richiesta di esibizione di un documento d’identità). Secondo il Garante, «sono da ritenersi precluse eventuali pratiche vessatorie o comunque elusive dell’obbligo di consentire l’ingresso senza rilevazione dell’impronta».

Insomma, nonostante il treno della tecnologia non accenni a rallentare la sua corsa, la legge fornisce ancora all’utente una scelta del tutto libera, cosa importante in materia di diritti personali.

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